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Albo Gestori Ambientali: Nuovo Regolamento dal 7 Settembre 2014

Albo

Le competenze ed il funzionamento dell’Albo Gestori Ambientali  sono state oggetto di un decreto Ministero dell’Ambiente (N. 120 del 3 giugno 2014) che entrerà in vigore dal 7 settembre 2014, abrogando e sostituendo il precedente regolamento dell’Albo Gestori Ambientali, attuando quanto previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche applicate con il D.Lgs. 205/2010.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

  • riorganizzazione delle categorie d’iscrizione;
  • definizione del ruolo del responsabile tecnico;
  • semplificazioni amministrative.

Riorganizzazione delle categorie d’iscrizione

Le categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali vengono riorganizzate istituendo le seguenti nuove categorie:

  • categoria 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (senza limiti quantitativi) e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno;
  • categoria 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate;
  • categoria 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti;
  • categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali nell’ambito del trasporto intermodale sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o navale.

Rimangono invariate le altre categorie relative a:

  • raccolta e trasporto di rifiuti urbani – categoria 1;
  • raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – categoria 4;
  • raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi – categoria 5;
  • intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione – categoria 8;
  • bonifica di siti – categoria 9;
  • bonifica di beni contenenti amianto – categoria 10.

Il Comitato nazionale potrà individuare e disciplinare specifiche sottocategorie di iscrizione.

Definizione del ruolo di responsabile tecnico

Il responsabile tecnico assume il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti, il Comitato Nazionale definirà i requisiti di tale figura per ciò che riguarda:

  • il titolo di studio;
  • gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività;
  • le modalità ed i contenuti del percorso formativo e dell’aggiornamento quinquennale, con verifica di apprendimento, svolta dalle sezioni regionali dell’Albo.

Se il responsabile tecnico è svolto da un soggetto esterno all’azienda, il Comitato Nazionale definirà i limiti ed i criteri per l’assunzione degli incarichi.

Semplificazioni amministrative

Le semplificazioni amministrative introdotte dal decreto prevedono:

  • l’autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
  • la sostituzione delle perizie con la certificazione dell’idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
  • l’acquisizione d’ufficio da parte della sezione regionale dell’Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.

Inoltre le domande e le comunicazioni delle imprese destinate alle sezioni regionali, dovranno avvenire telematicamente, accedendo al portale delle camere di commercio.

Disposizioni transitorie

I soggetti iscritti prima della variazione della normativa, saranno considerati con iscrizione valida ed efficacia fino alla scadenza dell’iscrizione, e tali saranno considerate le domande d’iscrizione presentate alle sezioni regionali avvenute entro il 7 settembre 2014.

Sino all’ingresso delle disposizioni di competenza del Comitato Nazionale, saranno da ritenersi valide le disposizioni emanate dallo stesso sulla base della normativa previgente.